Condizioni

  • Condizioni di vendita
  • Condizioni di appalto
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  1. ART. 1 – PREMESSA

    1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) disciplinano la vendita dei Prodotti (i “Prodotti”) commercializzati dalla ditta B.Tech S.r.l. (di seguito anche il “Venditore” o “B.Tech”) anche impiegando la tecnologia di comunicazione a distanza (via Internet, telefono, fax). Tutti i contratti di acquisto di Prodotti, conclusi anche tramite il sito www.btechservice.it seguendo le procedure ivi indicate (on-line, fax o via telefono), tra il Venditore e gli acquirenti (di seguito i Clienti), saranno regolati, oltre che dagli specifici accordi di volta in volta definiti (ad es. conferme d’ordine), anche dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi e saranno applicate senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.
    2. Le CGV trovano applicazione esclusiva. Di conseguenza, l’applicazione di qualsiasi altra condizione generale utilizzata dal Cliente, che sia in contrasto, in contraddizione o in aggiunta alle presenti sarà espressamente esclusa e rifiutata.
    3. Per quanto concerne gli acquisti effettuati in via telematica, si precisa quanto segue. Il sito www.btechservice.it è suddiviso in due parti: la prima concede all'utente di vedere tutti i Prodotti, di scegliere ciò di cui necessita e richiedere un preventivo registrandosi presso l'amministratore di sistema. L'utente in questa fase non è abilitato alla visualizzazione diretta dei prezzi. Il Venditore provvederà a sviluppare il preventivo e se necessario contattare il Cliente per perfezionare l'offerta e procedere con la conferma d’ordine. La seconda parte è riservata ai Clienti registrati. La proposta di acquisto (ordine) viene dal Cliente formolata al momento dell'invio del modolo contenente l'elenco della merce richiesta. Tutti gli ordini sono soggetti all'accettazione da parte del Venditore. Per ogni ordine effettuato su www.btechservice.it viene emessa fattura. Per l'emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo l'emissione della stessa.
  2. ART. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

    1. Il Cliente dovrà effettuare l’ordine mediante la compilazione degli appositi modoli predisposti dalla B.Tech. L’ordine effettuato dal Cliente integra una proposta contrattuale e non s’intende accettata finché non sia stata confermata per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma. Il contratto sarà quindi concluso al momento dell’accettazione dell’ordine da parte della B.Tech.
    2. In caso di proposta contrattuale inviata dalla B.Tech, essa si riterrà valida per giorni 5 (cinque) dalla data del suo arrivo presso il destinatario. Tale proposta dovrà essere confermata dal Cliente utilizzando i modelli predisposti dalla B.Tech e dovrà essere trasmessa via email – pec o fax. Il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione da parte della B.Tech della conferma di contratto.
  3. ART. 3 – PREZZI

    1. I prezzi sono quelli indicati nel listino prezzi, visibili anche nel sito www.btechservice.it, in vigore al momento della conferma dell’ordine, salvo diverse pattuizioni intervenute esclusivamente per iscritto tra le parti.
    2. I prezzi dei Prodotti sono sempre espressi in Euro e si intendono non comprensivi delle spese di spedizione, di trasporto, di montaggio, di installazione (se previsti), di oneri doganali, di spese bancarie, di IVA ed altri oneri fiscali ed amministrativi connessi.
    3. I prezzi sono soggetti a possibili variazioni e/o modifiche da parte della B.Tech nei termini seguenti.
      1. Ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche, ma ancora in corso di esecuzione, si applicheranno i prezzi vigenti al momento della conferma dell’Ordine, salvo quanto di seguito indicato sub. lett. b).
      2. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano significative variazioni in aumento, tali da determinare un aumento dei prezzi unitari utilizzati di almeno il 5% (cinque percento) rispetto ai prezzi unitari all’epoca della sottoscrizione del contratto, B.Tech ha diritto all’adeguamento compensativo per l’importo della fornitura ancora da eseguire, tutte le volte che vi sia un aumento di tale genere. A tal fine B.Tech deve esibire al Cliente la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto convenuto al momento dell’offerta e/o della conclusione del contratto. Nell’istanza di adeguamento compensativo B.Tech deve indicare i beni per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la loro incidenza quantitativa rispetto alle forniture ancora da eseguirsi o i beni ancora da consegnarsi. Il Cliente è tenuto a riconoscere tale aumento (il quale sostanzialmente verrà ribaltato da B.Tech tale e quale al Cliente, senza operare rincari su tale importo), che con la firma del presente contratto accetta ed il cui pagamento sarà effettuato secondo le tempistiche convenute.
  4. ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

    1. Il pagamento dei Prodotti deve essere effettuato all’ordine, a mezzo di Bonifico Bancario, salvo diverso accordo intervenuto per iscritto tra le parti.
    2. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla Legge, le parti concordano che gli interessi di mora sui ritardati pagamenti decorrono dalla data in cui sia maturato il diritto di pagamento e saranno applicati automaticamente al tasso previsto dal D.L. 231 del 9 Ottobre 2002, salvo il risarcimento del maggior danno nel rispetto del Decreto succitato. 4.3 Il Cliente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione.
  5. ART. 5 – TRASPORTO E CONSEGNE – MANCATO RITIRO

    1. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
    2. Salvo diverso accordo tra le parti e specificatamente quanto disposto dal successivo art. 6.1, la proprietà dei Prodotti si trasferisce al Cliente sempre con la consegna da parte di B.Tech al vettore, anche se scelto e pagato da quest’oltima, con conseguente passaggio del rischio dal Venditore al Cliente, in tale momento. Gli eventuali termini di consegna indicati nella conferma d’ordine si intendono computati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale e perentorio, ma solo indicativo.
    3. Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
    4. Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
    5. Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico esclusivo del Cliente.
    6. Salvo diverso accordo, sarà compito del Cliente provvedere allo scarico, posizionamento ed eventuale installazione dei prodotti. Sarà sempre a carico del Venditore il collaudo.
    7. Nell’ipotesi in cui il Cliente non proceda al ritiro dei prodotti nel termine stabilito (coincidente esso, salvo deroghe espresse, con il momento in cui sono pronti per la consegna), allo stesso saranno applicati i costi per il fermo deposito e per l’eventuale rinnovo della “messa in funzione/collaudo”, secondo quanto verrà comunicato da B.Tech nell’ipotesi di mancato ritiro.
  6. ART. 6 – RISERVA DI PROPRIETÀ

    1. Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, il Cliente diverrà proprietario dei Prodotti soltanto all’atto del pagamento dell’intero prezzo, degli interessi e delle spese. La vendita, infatti, nell’ipotesi considerata, è fatta ed accettata con la riserva della proprietà. In ogni caso i rischi inerenti l’uso, il perimento/distruzione ecc. relativi ai Prodotti sono assunti dal Cliente al momento della presa in consegna degli stessi da parte del vettore.
    2. In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, resta convenuto che le rate di prezzo pagate restano comunque acquisite dalla B.Tech a titolo d’indennità, fatto salvo il maggior danno.
  7. ART. 7 – DIRITTO DI RECESSO

    1. Quando il Cliente riveste le caratteristiche di “consumatore”, come definito dal vigente Codice del consumo, può recedere dal contratto entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal ricevimento dei Prodotti.
    2. Il recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta trasmessa entro il termine di cui sopra alla B.Tech tramite raccomandata A/R, fax, email o pec. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso di cui al punto 7.1, il consumatore deve provvedere a proprie spese alla restituzione dei Prodotti entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, con pacco assicurato presso la sede della B.Tech. In ipotesi di riconsegna dei Prodotti opererà la normativa sopra richiamata, anche rispetto alle caratteristiche dei beni da riconsegnare ed allo stato di conservazione degli stessi.
  8. ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

    1. Il contratto deve intendersi risolto di diritto, previa comunicazione scritta della B.Tech di avvalersi di tale facoltà, nei casi in cui, il Cliente non paghi le somme dovute nei termini concordati, insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.
    2. Le somme eventualmente già versate dal Cliente, oltre alle rate arretrate, resteranno acquisite o dovute alla B.Tech quale indennità, salva comunque la richiesta del risarcimento del maggior danno subito.
  9. ART. 9 – GARANZIA

    1. La B.Tech riconosce al Cliente una garanzia sol bene oggetto del contratto avente la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna/collaudo.
    2. In esecuzione della garanzia prestata la B.Tech sarà tenuta soltanto ad eliminare i vizi e difetti, essendo espressamente escluso per il Cliente il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione del prezzo o qualsivoglia altra tipologia di danno, diretto od indiretto, per responsabilità contrattuale od extracontrattuale.
    3. La B.Tech provvederà alla sostituzione o riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire di volta per volta tra le Parti, ed avrà facoltà di chiedere al Cliente la pronta restituzione dei pezzi sostituiti.
    4. La garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errate manovre del Cliente, dall’uso di materie consumabili non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi, da danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell’uso dei beni in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa non direttamente imputabili alla B.Tech. La garanzia perde ogni efficacia quando sui beni forniti dalla B.Tech vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti dalla B.Tech stessa e quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto della B.Tech ed in ogni caso in tutte le ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto nel manuale d’uso e nelle schede tecniche fornite dalla B.Tech.
    5. La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio, comunicata esclusivamente in forma scritta dal Cliente all’Appaltatore, nei termini indicati nell’articolo successivo. Le parti convengono che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente od in via telefonica, non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di decadenza e prescrizione e di costituzione in mora della B.Tech.
    6. Le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede B.Tech. Il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede. Nell’ipotesi in cui in non sia possibile far pervenire presso la sede B.Tech il bene da riparare od il Cliente richieda l’intervento presso il proprio stabilimento, saranno a carico del Cliente esclusivamente i costi di trasferta dalla sede B.Tech allo stabilimento del Cliente, secondo le tariffe pubblicate sol proprio sito internet. Le attività di riparazione svolte in garanzia presso lo stabilimento del Cliente saranno a carico di B.Tech.
  10. ART. 10 – DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

    1. Nel caso il Cliente riscontri vizi e/o dovrà comunicarli all’Appaltatore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.
    2. Nel caso di denuncia dei vizi il Cliente deve rispettare la procedura e i termini che seguono:
      1. a pena di decadenza, la denuncia del vizio deve avvenire in modo dettagliato (con allegazione fotografica), esclusivamente in forma scritta. Le Parti convengono che le denunce/contestazioni effettuate verbalmente o in via telefonica non sono da considerarsi quali denuncia del vizio e pertanto inidonee ad interrompere i termini di prescrizione e decadenza della B.Tech;
      2. il Cliente acconsente a mettere a disposizione il bene contestato (o parte di esso) affinché venga ispezionato;
    3. Nessun vizio e/o difformità potrà più essere denunciato dal Cliente se al momento dell’accettazione dell’opera i vizi e/o difformità erano da lui conosciuti o conoscibili.
    4. Qualora il Cliente faccia eseguire la sistemazione dei vizi e/o difformità da parte di soggetti terzi, cioè diversi da B.Tech, non potrà chiedere a B.Tech stesso il ristoro delle spese sostenute per tale attività, e comunque perderà qualsivoglia diritto alla garanzia.
    5. Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:
      1. verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
      2. effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
      3. Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
      4. Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Cliente.
  11. ART. 11 – LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ

    1. L’eventuale obbligo al risarcimento del danno che dovesse essere accertato in capo alla B.Tech, sarà limitato entro il valore del bene oggetto del contratto e comunque escluso per le seguenti voci di danno:
      1. Perdita di profitti;
      2. Perdita di vendite o fatturato;
      3. Perdita o danno alla reputazione;
      4. Perdita di contratti;
      5. Perdita di clienti;
      6. Perdita di software/dati o perdita di utilizzo di software e/o dati;
      7. Perdita di utilizzo di qualsiasi computer o altre apparecchiature o impianti;
      8. Perdita legata a costi di gestione aziendale o del tempo del personale;
      9. Perdite o passività relativa ad altri contratti;
      10. Perdita o danno indiretto. Ai fini della presente clausola il termine "perdita" include sia una perdita parziale che completa e totale
    2. Le parti riconoscono che le limitazioni di responsabilità previste dalla presente clausola sono state ampiamente negoziate tra le Parti e considerate dalle stesse integralmente operative in ogni circostanza.
    3. Fermo quanto sopra stabilito, B.Tech non fornirà garanzie olteriori rispetto alla descrizione, alla qualità, alla completezza o alla conformità per un determinato uso o scopo dei beni e servizi forniti in virtù del presente contratto
    4. Le Parti stabiliscono che il Venditore non sarà responsabile in caso di differenze non sostanziali tra il Prodotto ricevuto e le immagini/descrizioni di testo pubblicate nel sito www.btechservice.it.
  12. ART. 12 – ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE

    1. Nell’ipotesi in cui B.Tech proceda anche all’installazione dei Prodotti, si applicheranno, per la parte relativa a tale attività, le condizioni generali di appalto B.Tech s.r.l.
  13. ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    1. Il Regolamento generale solla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (d’ora in poi Reg (UE) 679/2016 o GDPR) ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, ossia delle persone fisiche o giuridiche nonché degli enti e delle associazioni cui si riferiscono i dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Al fine di instaurare rapporti contrattuali con Lei, di adempiere e/o esigere l’adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché di adempiere ai conseguenti obblighi di legge B.Tech s.r.l. deve necessariamente raccogliere e trattare Suoi dati qualificati come personali, ai sensi dell’art. 4, n.1 del GDPR. Ai sensi dell’art. 13 del Reg (UE) 679/2016, La informiamo pertanto di quanto segue: 1) Dati personali trattati. Il trattamento avrà o potrà avere ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: identificativi, anagrafici, telefonici, commerciali, amministrativi, bancari, fiscali ed ogni altro dato strettamente necessario in rapporto a ciascuna delle finalità indicate al successivo punto 2). 2) Finalità e durata del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del mancato conferimento. I dati personali di cui al precedente punto 1) verranno trattati esclusivamente al fine di instaurare i rapporti contrattuali di cui sopra, adempiere e/o esigere l’adempimento degli obblighi dagli stessi derivanti nonché adempiere ai conseguenti obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 1) è sempre facoltativo, ma l’eventuale rifiuto opposto al conferimento e/o al successivo trattamento di dati personali strettamente necessari per le finalità di cui sopra potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare e/o dare esecuzione ai suddetti rapporti contrattuali. Previa acquisizione di Suo espresso consenso, i dati personali di cui al precedente punto 1) potranno essere altresì trattati per le seguenti olteriori specifiche finalità: a) promuovere rapporti commerciali mediante l'invio di materiale pubblicitario / informativo / promozionale, di aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazioni e promozioni commerciali; b) eseguire ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della B.Tech s.r.l. e potranno essere eseguite dalla B.Tech s.r.l. stessa e/o da soggetti terzi, anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Moltimedia Message Service) e SMS (Short Message Service). La durata del trattamento sarà strettamente correlata alle finalità di cui sopra. Diritti dell’interessato. Relativamente ai dati personali di cui sopra Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui sopra è la B.Tech s.r.l. L’elenco aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento sarà comodamente conoscibile presso la sede della società, ove saranno altresì immediatamente disponibili eventuali aggiornamenti della presente informativa.
  14. ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

    1. Il presente contratto è sottoposto alla Legge italiana.
    2. Le parti convengono espressamente che per ogni controversia e azione nascente dal presente contratto è esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Verona.
  15. ART. 15 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI

    1. B.Tech si riversa il diritto di modificare il Sito e le presenti CGV in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti/servizi, ovvero per conformarsi a disposizioni di legge o regolamenti. Il Cliente sarà soggetto alle politiche e ai termini delle CGV di volta in volta vigenti al momento della conclusione di un contratto di vendita con B.Tech.